Legge di Stabilità 2015 – BONUS 65% e 50%       Detrazioni fiscali

 

La legge di Stabilità 2015 è diventata legge dello Stato (n. 190/2014), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2014 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2015; il capitolo “detrazioni” è contenuto nel comma 47.
 


Riqualificazione energetica

Restano immutati i limiti di spesa e gli sconti fiscali, l'aliquota è fissata al 65% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2015; stessa scadenza e aliquota sono previste per quanto riguarda gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali ammessi all'agevolazione.
avanti.I limiti di trasmittanza termica a seconda della zona climatica di riferimento e le modalità di richiesta del bonus rimangono invariati. Gli interventi terminati nel 2014 possono essere inseriti entro marzo nel portale di Enea; rimaniamo invece in attesa dell’apertura della sezione 2015 per gli interventi terminati da gennaio 2015 in avanti.

 Schermature solari – NOVITA’

Viene introdotta la possibilità di detrazione fiscale al 65% per l’acquisto e la posa in opera di schermature solari, così come definite in all. M del D.Lgs. 311/2006.
In sostanza, la sostituzione o il nuovo acquisto e installazione di tende esterne, oscuranti e dispositivi di protezione solare (persiane, scuri, avvolgibili, ecc.) sono oggetto di detrazione fiscale sino al 31-12-2015, prescindendo dall’eventuale sostituzione delle finestre.
Tali prodotti devono essere marcati CE secondo le vigenti norme tecniche (UNI EN 13659 e UNI EN 13561).

Ristrutturazione edilizia e arredo

La detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia e arredo dei locali oggetto di intervento viene mantenuta al 50% per tutto il 2015.


                                                                      

 

       DETRAZIONE FISCALE                

                                                                                          

Ti offriamo la possibilità di accedere ad alcune agevolazioni fiscali in caso di sostituzione dei serramenti. A tal proposito esistono due tipi di detrazione fiscale di cui beneficiare: quella per gli interventi mirati al risparmio energetico (65%) e quella per le ristrutturazioni edilizie (50%).

  A-Serramenti e detrazione fiscale per il risparmio energetico (65%)

Per accedere alla detrazione fiscale per il risparmio energetico in caso di sostituzione dei serramenti è necessario che l’edificio risulti esistente e già dotato di impianto di riscaldamento. A differenza della detrazione per le ristrutturazioni edilizie che è valida solo per le abitazioni, quella per il risparmio energetico può essere utilizzata per edifici di qualsiasi categoria catastale (abitazioni, uffici, negozi, attività produttive o artigianali, ecc.)

Oltre a queste caratteristiche proprie dell’edificio, i nuovi serramenti devono rispondere a determinati requisiti. Innanzitutto devono delimitare il perimetro del volume riscaldato. Non sono dunque ammessi alla detrazione serramenti di cantinati, autorimesse o locali dove non è presente il riscaldamento.

In secondo luogo i nuovi serramenti devono essere certificati ed avere precisi valori di trasmittanza, ossia devono essere sufficientemente isolati. I valori di trasmittanza a cui fare riferimento sono tabulati e sono stati definiti dal Decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008 e successivamente modificati dal Decreto 6 gennaio 2010.
 

 

B-Serramenti e detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie (50%)


Qualora la vostra situazione non rispetti le condizioni poste dalla detrazione fiscale per il risparmio energetico, è possibile valutare se ci sono invece i requisiti per la detrazione sulle ristrutturazioni edilizie.

In quest’ultimo caso è sempre necessario, come per il 65%, che il lavoro venga effettuato su un edificio esistente. E’ però importante sottolineare che sono ammesse alla detrazione fiscale per le ristrutturazioni edilizie solo le opere realizzate su abitazioni o parti comuni di edifici residenziali. La presenza o meno del riscaldamento è irrilevante per questo tipo di detrazione.

I requisiti richiesti ai serramenti sono meno restrittivi rispetto al 65%. Inoltre sono differenti a seconda che i serramenti vengano sostituiti sulle singole unità abitative o sulle parti condominiali.

Per la sostituzione di finestre sulle singole unità abitative è necessario che i nuovi elementi abbiano sagoma, materiali e colori diversi. Nel caso in cui non siano presenti queste caratteristiche, si può valutare se i nuovi serramenti apportino all’abitazione un risparmio energetico. Ad esempio questo avviene quando le vecchie finestre sono dotate di vetro singolo e le nuove di doppio vetro.

 

NOVITA': Riqualificazione del vano serramento senza opere murarie.(detraibile fiscalmente)

Nel contesto della riqualificazione energetica di un edificio, il vano del cassonetto che accoglie il telo oscurante avvolgibile (tapparella) rappresenta uno dei punti più critici in assoluto.
Infatti attraverso la fessura di scorrimento del telo, entra nel cassonetto l'aria alla temperatura esterna che rimane confinata rispetto all'ambiente interno solo dal celino di chiusura, il quale ha sempre uno spessore molto sottile e normalmente non è a tenuta d'aria.
La situazione è poi aggravata dalla fessura dove scorre la cinghia, un vero e proprio foro passante che mette in comunicazione interno ed esterno.
Di conseguenza, molto spesso i cassonetti disperdono più energia delle stesse finestre.
Quando si desidera dunque, riqualificare energeticamente la propria abitazione il cassonetto dovrebbe essere il primo punto da prendere in considerazione



 

 

Detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici

Il decreto legge n. 63/2013 ha introdotto una detrazione dall’Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i

forni), finalizzati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione.

Con la circolare n. 29/E del 18 settembre 2013 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le regole per poter usufruire della detrazione.

Per avere la detrazione è indispensabile realizzare una ristrutturazione edilizia, sia su singole unità immobiliari residenziali sia su parti comuni di edifici, sempre residenziali.

Le spese per tali interventi devono essere state sostenute a partire dal 26 giugno 2012.

La detrazione spetta per le spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 per l’acquisto di mobili nuovi (tra questi, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione). E’ escluso l’acquisto di porte, pavimentazioni (per esempio, il parquet), tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.